Cass. civile, sez. V del 2006 numero 19188 (06/09/2006)


Il socio di s.n.c., ancorche´ abbia ceduto la sua quota, risponde solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, anche quelle derivanti dalla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, sino alla data di cessione, dovendosi, tra l'altro, tener conto che le omesse fatturazioni e la mancata conservazione di bolle di accompagnamento, etc. sono riferibili al periodo in cui il ricorrente era socio. La sua responsabilità è diretta ancorchè solidale ed è irrilevante la mancata notifica al medesimo dell'avviso di rettifica, scaturendo la sua responsabilita' dall'art. 2291 c.c.

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