Cass. civile, sez. V del 2003 numero 7000 (08/05/2003)


In tema di riscossione delle imposte sui redditi, poiché la responsabilità solidale ed illimitata dei soci di società in nome collettivo per le obbligazioni sociali, prevista dall'art. 2291 del codice civile, opera, in assenza di espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, è legittima la notificazione di un avviso di mora al socio di una società in nome collettivo, in ordine alle obbligazioni tributarie della società; né occorre che l'avviso di mora sia preceduto dalla notifica di avviso di accertamento, potendo il socio, in sede di impugnazione dell'atto notificatogli, far valere tutte le ragioni che avrebbe potuto opporre all'avviso di accertamento. Trova, tuttavia, applicazione anche la disposizione di cui all'art. 2304 del codice civile, secondo il quale è vietata la pretesa di pagamento nei confronti del socio che non sia stata preceduta dalla escussione del patrimonio sociale, con la conseguenza che l'amministrazione procedente deve fornire adeguata prova dell'inutile esperimento del "beneficium excussionis".

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