Cass. civile, sez. V del 2003 numero 11993 (08/08/2003)


Gli artt. 11 e 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nell'assoggettare i terreni posseduti dai Comuni e gravati da uso civico di bosco e pascolo permanente ai vincoli di inedificabilità e di destinazione - salva autorizzazione idonea a rimuovere detti limiti -, impongono di ricondurre i predetti beni immobili nell'ambito di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente territoriale, perché destinati ad un pubblico servizio. Ne consegue, in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che legittimamente il giudice considera in tal caso sussistente il presupposto impositivo della tassa, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (il quale assoggetta alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province), sulla base della presunzione - operativa in mancanza di prova contraria, il cui onere grava sul contribuente - non solo di esistenza dell'uso civico anzidetto, alla stregua della formale iscrizione delle aree in questione tra i terreni del cosiddetto Demanio comunale, ma anche dell'effettivo e permanente esercizio dell'uso stesso da parte della generalità degli appartenenti all'ente territoriale.

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