Cass. civile, sez. Unite del 2013 numero 10532 (07/05/2013)




In virtù dell’art. 1, commi da 189 a 205, della l. n. 228/2012, cd. Legge di Stabilità 2013, va risolto nel senso della prevalenza della misura di prevenzione patrimoniale il quesito relativo ai rapporti tra confisca ed ipoteca, indipendentemente dal dato temporale. L’acquisto del bene confiscato da parte dello Stato, a seguito dell’estinzione di diritto dei pesi e degli oneri iscritti o trascritti prima della misura di prevenzione della confisca, è così non a titolo derivativo, ma libero dai pesi e dagli oneri, pur iscritti o trascritti anteriormente alla misura di prevenzione. Il titolare del diritto reale di godimento o di garanzia è ammesso, ora, ad una tutela di tipo risarcitorio e la competenza è attribuita al tribunale che ha disposto la confisca. L’ammissione del credito, di natura concorsuale, è subordinata alla condizione di cui all’art. 52, comma I, lett. g, del d.lgs. n. 159/2001, vale a dire che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità. Al creditore è addossato l’onere di provare la ricorrenza delle condizioni per l’ammissione al passivo del suo credito. Il diniego di ammissione al credito è impugnabile ex art. 666 c.p.p.. Competente a conoscere delle opposizioni – proposte dai creditori concorrenti – al piano di riparto proposto dall’Agenzia Nazionale è il giudice civile del luogo dove ha sede il tribunale che ha disposto la confisca.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Unite del 2013 numero 10532 (07/05/2013)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti