Cass. civile, sez. Unite del 2012 numero 21082 (27/11/2012)




Il notaio è tenuto a risarcire il cliente delle sanzioni spiccate dall'ufficio di registro compresi gli interessi quando è responsabile del ritardo nella presentazione della dichiarazione di successione. Inoltre, agli eredi non sono nemmeno imputabili le sanzioni derivanti dalla tardiva dichiarazione integrativa. Infatti, presupposto per l’applicazione di una autonoma sanzione in caso di ritardata presentazione di tale dichiarazione è che dalla stessa sia derivata la liquidazione di una maggiore imposta; e, pertanto, non è di per sé sanzionabile (non comportando la liquidazione dì maggiori imposte) la denuncia integrativa tardiva diretta, come nella specie, esclusivamente al riconoscimento di passività precedentemente non indicate. Viene così meno la coerenza logica delle argomentazioni sulle quali il giudice del gravame ha basato il proprio convincimento circa l’insussistenza di un collegamento causale tra l’affermata responsabilità del notaio in relazione al ritardo nella presentazione della originaria denuncia di successione e le maggiori somme addebitate dall’Ufficio del Registro agli eredi con il secondo avviso di liquidazione; argomentazioni che muovono dall’individuazione, nell’iniziativa assunta dagli eredi con la presentazione della dichiarazione integrativa, della causa esclusiva degli ulteriori oneri liquidati, di per sé idonea a spezzare ogni nesso causale con la condotta colposa del professionista.

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