Cass. civile, sez. Unite del 2012 numero 11136 (04/07/2012)




La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, fra le quali quella di cui all’art. 2032 c.c., sicché nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore potrà ratificare l’ operato del gestore, e, ai sensi dell’art. 1705, comma II, c.c., applicabile per effetto del richiamo al mandato, contenuto nel citato art. 2032 c.c., potrà esigere dal conduttore, nel contraddittorio col comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondenti alla proprietà indivisa.

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