Cass. civile, sez. Unite del 2011 numero 2060 (28/01/2011)




Le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina sono retroattive anche nel caso in cui negli ultimi dieci anni prima della riforma si sia verificato sia l’acquisto sia la cessione del terreno. In altri termini, gli effetti dell'abbreviazione del periodo necessario per consolidare i benefici fiscali si estendono retroattivamente a tutti gli atti di acquisto posti in essere prima del 30 giugno 2001, anche se sia intervenuta una causa di decadenza infradecennale, a condizione però che l'atto di imposizione, con il quale sia stata contestata la decadenza dai benefici non fosse ancora divenuto definitivo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Unite del 2011 numero 2060 (28/01/2011)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti