Cass. civile, sez. Unite del 2010 numero 8426 (09/04/2010)




In tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, previsto dall’art. 10 l. fall., R.D. n. 267/1942, si presume sino a prova contraria la continuazione delle attività societarie qualora sia iscritto nel registro delle imprese il decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta nello stesso registro. Infatti il rilievo, di regola, solo dichiarativo della pubblicità comporta che la iscrizione del decreto, emanato ex art. 2191 c.c., determina solo la opponibilità ai terzi della insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e, di conseguenza, la stessa cancellazione della estinzione della società, per non essersi questa effettivamente verificata; né è di ostacolo a tale conclusione l’estinzione della società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, a norma dell’art. 2495 c.c., introdotto dal D.Lgs. n. 6/2003, atteso che la legge di riforma non ha modificato la residua disciplina della pubblicità nel registro delle imprese.

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