Cass. civile, sez. Unite del 2002 numero 2515 (21/02/2002)


In caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 c.p.), il danno morale soggettivo lamentato dai soggetti che si trovano in una particolare situazione (in quanto abitano e/o lavorano in detto ambiente) e che provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrità psico - fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all'offesa all'ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale.Il danno morale soggettivo, lamentato dai soggetti che abitano e/o lavorano in un ambiente compromesso a seguito di disastro colposo e che provino in concreto di avere subito un turbamento psichico di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti e delle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente, anche in mancanza di una lesione all'integrità psicofisica o di altro evento produttivo di danno patrimoniale.Il risarcimento dovuto al danneggiato riguarda, anche in tema di responsabilità aquiliana, solo le conseguenze immediate e dirette del fatto illecito (art. 1223, richiamato dal comma 1 dell'art. 2056 c.c.). Ove il pregiudizio lamentato dall'attore consista nella svalutazione delle quote di partecipazione societaria, a seguito di evento che abbia paralizzato l'attività dell'impresa che la società eserciti, esso non può pertanto essere risarcito avendo carattere meramente riflesso.

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