Cass. civile, sez. Unite del 2002 numero 11489 (01/08/2002)


In tema di distanze legali, perchè possa escludersi l'applicabilità della disciplina dettata in tema di distanze tra edifici dall'art. 41-quinquies, comma 1, lettera c), della legge 17 agosto 1942 n.1150, aggiunto dall'art.17 della legge 6 agosto 1967 n.765, è necessario che lo strumento edilizio locale provveda direttamente sulle distanze.In tema di distanze tra edifici, il principio codicistico della prevenzione non è incompatibile con la disciplina sulle distanze tra fabbricati vicini dettata dall'art. 41- quinqies, comma 1, lettera c), della legge 17 agosto 1942 n.1150 (aggiunto dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n.765); ne deriva, pertanto, che, quando il fabbricato del preveniente si trovi a una distanza dal confine inferiore alla metà del distacco tra fabbricati prescritto dalla citata norma speciale, il prevenuto ha, ai sensi dell'articolo 875 del C.c., la facoltà di chiedere la comunione forzosa del muro allo scopo di costruirvi contro.In tema di distanze tra fabbricati, l'esercizio della facoltà del prevenuto di chiedere, ai sensi dell'articolo 875 del C.c., la comunione forzosa del muro del preveniente, non situato sul confine, allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, non è impedito dal fatto che sul muro che si vuole rendere comune risultino aperte vedute iure proprietatis.

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