Cass. civile, sez. Unite del 1999 numero 27 (05/02/1999)


In materia di occupazione di urgenza di un immobile finalizzata all'espropriazione per pubblica utilità, ove trovi applicazione l'art. 20, comma 4, l. 22 ottobre 1971 n. 865 (modificato dall'art. 14 l. 28 gennaio 1977 n. 10) di cui con sentenza della Corte cost. n. 470 del 1990 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui, in mancanza della determinazione, da parte della commissione di cui all'art. 16 l. n. 865 del 1971 cit., dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione, l'indennità spettante al proprietario deve essere calcolata in relazione a periodi di un anno e deve essere corrisposta al termine di ciascun anno di occupazione (o dell'occupazione stessa); ne consegue che la prescrizione dei crediti relativi decorre dal termine di ciascun anno di occupazione (dell'occupazione), anche con riferimento ai periodi anteriori alla pubblicazione della citata sentenza della Corte cost., in applicazione del principio secondo cui la vigenza di una norma preclusiva dell'esercizio di un diritto viziata di incostituzionalità è qualificabile come mero ostacolo di fatto all'esercizio del diritto, ovviabile mediante azione in giudizio che porti alla dichiarazione dell'incostituzionalità della norma.

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