Cass. civile, sez. Unite del 1998 numero 493 (20/01/1998)


La materia relativa alla indennità per le occupazione di suoli a vocazione edificatoria preordinate alla successiva espropriazione deve ritenersi assoggettata alla disciplina generale della norma di cui all'art. 72, comma 4, l. n. 2359 del 1865, da interpretarsi nel senso che, all'immobile, va attribuito il medesimo valore per la determinazione tanto dell'indennità per l'occupazione quanto di quella per la sua successiva espropriazione (essendo il procedimento per l'occupazione preliminare divenuto - da autonomo e meramente collegato - mera fase subprocedimentale del più ampio procedimento espropriativo), attesa la omogeneità morfologica e funzionale - compensazione di un medesimo pregiudizio - delle indennità spettanti al proprietario in relazione a ciascuno dei due provvedimenti ablatori, e la conseguente perdita di autonomia, sotto tale profilo, dell'indennità di occupazione rispetto a quella espropriativa. Detta indennità di occupazione, se determinabile ai sensi dell'art. 72, comma 4, della l. n. 2359 del 1865 (il cui precetto trova generale applicazione in assenza di peculiari disposizioni che fissino diversi criteri), deve, pertanto, essere sempre liquidata in misura corrispondente ad una percentuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, e non anche con riferimento al valore venale del bene, anche nella ipotesi in cui la determinazione (ovvero la rideterminazione) dell'indennità di esproprio sia soggetta ai criteri di cui all'art. 5 bis della l. n. 359 del 1992, non rilevando, all'uopo, la natura eccezionale o meno di tale normativa.L'indennità per l'occupazione preordinata all'espropriazione deve essere liquidata in misura pari agli interessi sull'indennità di espropriazione, determinabile secondo l'art. 5 bis d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella l. 8 agosto 1992 n. 359.

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