Cass. civile, sez. Unite del 1997 numero 8053 (26/08/1997)


In materia di istituzioni di assistenza e beneficienza, e in riferimento alla sentenza n. 396 del 1988 della Corte Costituzionale (incidente sull'articolo 1 della legge n. 6972 del 1890) - a seguito della quale tali soggetti non hanno necessariamente natura pubblica - grava sulla parte che ha interesse a dimostrare la natura pubblica dell'ente l'onere di provare gli elementi al riguardo rilevati circa origine, struttura e normali fonti di finanziamento del medesimo, né a tal fine si può prescindere dalle risultanze statutarie. D'altra parte, la circostanza che un'istituzione operi in settori di rilievo pubblicistico e sociale non è di per sé sufficiente per la sua qualificazione come ente pubblico, tenuti presenti i principi posti dalla legge n. 70 del 1975 (sul riordinamento degli enti pubblici) e da D.P.R. n. 616 del 1977 (di attuazione della delega sull'ordinamento regionale e l'organizzazione della Pubblica Amministrazione), secondo cui la personalità giuridica può essere riconosciuta solo a quegli enti per i quali un tale requisito consegua inn forza di legge ovvero in base a specifico atto ricognitivo.

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