Cass. civile, sez. Unite del 1997 numero 11218 (13/11/1997)


In tema di contratti agrari, nelle ipotesi di violazione del divieto di subaffitto o di subconcessione di fondo rustico, l' art. 21 della legge 3 maggio 1982, n. 203, accorda al locatore o concedente due azioni distinte: quella di risoluzione del contratto di affitto per inadempimento (costituito dalla violazione del divieto) nei confronti dell' affittuario, prevista genericamente dall' art. 5 ma che trova la sua disciplina speciale nello stesso articolo 21, e che pertanto non deve essere preceduta dalla contestazione di cui al terzo comma del cit. art. 5, ma è soggetta al preventivo tentativo di conciliazione di cui all' art. 46 della stessa legge ed al termine di decadenza di quattro mesi dalla conoscenza, decadenza impedita dalla proposizione, entro il suddetto termine dell' azione giudiziale e non dalla sola promozione del tentativo di conciliazione; e quella di dichiarazione della nullità del subaffitto o della subconcessione (con conseguente domanda di restituzione del fondo) da proporsi nei confronti del subaffittuario (o subconcedente) anch' essa soggetta al tentativo di conciliazione e al termine di decadenza sopracitati.

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