Cass. civile, sez. Unite del 1995 numero 5475 (18/05/1995)


In tema di trasporto marittimo di cose, la responsabilità del vettore, a norma dell'art. 422 primo comma codice navigazione per perdita o avaria del carico, può essere esclusa, ai sensi ed agli effetti del secondo comma dello stesso articolo, solo se il vettore medesimo dimostri il verificarsi di un evento compreso fra i cosiddetti pericoli eccettuati, secondo l'elencazione contenuta nel menzionato secondo comma, ovvero anche alla stregua delle situazioni atipiche contemplate dall'art. IV della Convenzione di Bruxelles del 25-8-1924, introdotta nell'ordinamento italiano con legge 19-7-1929 n. 1638, e dimostri altresì la derivazione causale del danno da quell'evento

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