Cass. civile, sez. Unite del 1993 numero 2 (04/01/1993)


Le controversie nascenti dall' esecuzione di contratti di appalto di opere pubbliche, soggetti alla disciplina degli appalti di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica, nelle quali non hanno alcuna incidenza i poteri discrezionali ed autorelativi della Pubblica Amministrazione, anche quando questa manifesti con apposito procedimento la volontà di recedere dal rapporto, in virtù della facoltà conferitale dall' art. 345 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, alleg. F, e senza che la giurisdizione del giudice ordinario sulla sussistenza dei fatti legittimanti a siffatto recesso, che non comporta esplicazione di poteri pubblicistici, possa venir meno per avere l' appaltatore personalmente domandato l' annullamento del detto provvedimento.

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