Cass. civile, sez. Unite del 1993 numero 268 (12/01/1993)


L' immobile di proprietà di un Comune che, sebbene non iscritto nell' elenco di cui all' art. 4, primo comma, della legge 1 giugno 1939 n. 1098, sia riconosciuto di interesse storico, archeologico o artistico ad opera della competente sovrintendenza ai monumenti, è soggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 822 e 824 cod. civ., al regime del demanio pubblico, con la conseguenza che il suo godimento da parte di terzi non può avvenire in base a contratti di diritto privato, ma è possibile soltanto sulla base di concessioni alla cui categoria devono ricondursi i rapporti concretamente instaurati, indipendentemente dal nome "iuris" effettivamente usato nella relativa convenzione ed anche se con questa sia stato fatto riferimento alla locazione. Pertanto, le controversie attinenti al suddetto godimento - quando non abbiano ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi - sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell' art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

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