Cass. civile, sez. Unite del 1992 numero 9459 (10/08/1992)


I redditi delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori sono sempre esenti dall'ILOR, a norma del combinato disposto dell'art. 115 del T.U. approvato don il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art. 36 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, soltanto se relativi a periodi d'imposta dal 1° gennaio 1985 in poi, sempre che sia stata presentata dichiarazione valida e conforme secondo le disposizioni dell'art. 5, comma 4, del cit. D.P.R. n. 917 del 1986. Pertanto, con riguardo a periodi d'imposta anteriori, l'esenzione del reddito del familiare (e correlativamente la ripetizione di quanto indebitamente pagato a detto titolo) postula l'esenzione del reddito dell'impresa cui partecipa, tenendo conto che, ove si tratti di impresa artigiana, tanto produttrice di beni e servizi, quanto produttrice di servizi non riconducibili in detto art. 2195 c.c., l'esenzione dall'ILOR, anche nel vigore del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, sussiste in presenza di attività organizzata prevalentemente con il lavoro del titolare (e dei familiari), senza una rilevante componente patrimoniale.

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