Cass. civile, sez. Unite del 1992 numero 871 (11/12/1992)


I provvedimenti resi dal consiglio di presidenza del consiglio di Stato, in esito a procedimento disciplinare a carico di magistrato amministrativo (come gli analoghi provvedimenti resi dal consiglio di presidenza della Corte dei conti), sono atti amministrativi, non giurisdizionali, e quindi non sono impugnabili con ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione, considerato che il richiamo delle norme del procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, operato dall'art. 32 l. 27 aprile 1982 n. 186, non vale ad attribuire al predetto consiglio di presidenza natura di organo giurisdizionale (natura spettante alla sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura), e che, inoltre, la non esperibilità del suddetto ricorso non implica lesione del diritto di difesa dell'interessato (art. 24 cost.), restando le sue posizioni tutelabili in sede giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.

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