Cass. civile, sez. Unite del 1992 numero 2494 (23/04/1992)


In tema di separazione personale dei coniugi, la violazione del reciproco dovere di fedeltà, ancorchè questo sia stato ribadito come regola di condotta dei coniugi (art. 143 c.c.), non legittima di per sé, automaticamente, la pronuncia di separazione con addebito al coniuge adultero, ma solo se abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole; pertanto, il giudice deve controllare l'oggettivo verificarsi di tali conseguenze, valutando, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, in quale misura la violazione di quel dovere abbia inciso sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenze dei fatti, del tipo di ambiente in cui si sono verificati e della sensibilità morale dei soggetti interessati.

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