Cass. civile, sez. Unite del 1990 numero 5720 (12/06/1990)


La circostanza che una persona giuridica privata svolga, ancorchè con controlli di tipo pubblicistico, compiti ed attività diretti - come la gestione di scuole o l'esercizio di attività didattica e scientifica - al soddisfacimento di fini propri dello stato e di altri enti pubblici non è di per sé sufficiente ad attribuire natura pubblicistica alla persona giurica stessa. Pertanto, la personalità giuridica di diritto privato, propria dell'Istituto di studi europei Alcide De Gasperi alla stregua del relativo statuto e del D.P.R. 29 aprile 1956 n. 492, che espressamente richiama l'articolo 12 C.C., non viene meno per il fatto che tale Istituto sia sottoposto a vigilanza del Ministero della Pubblica istruzione ed espleti corsi di perfezionamento scientifico, peraltro non equiparabili all'attività universitaria, con l'ulteriore conseguenza che le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto medesimo, atteso il carattere privatistico di tali rapporti, restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

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