Cass. civile, sez. Unite del 1989 numero 3363 (18/07/1989)


L'art. 41 sexies della legge 17-8-1942, n. 1150, nel testo introdotto dall'art. 18 della legge 6-8-1967, n. 765, il quale prescrive che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione, pone un vincolo pubblicistico di destinazione, che non può subire deroga negli atti privati di disposizione degli spazi stessi, le cui clausole difformi sono perciò sostituite di diritto dalla norma imperativa. Tale principio resta immutato anche dopo l'entrata in vigore della legge 28-2-1985, n. 47, atteso che l'art. 26 ultimo comma di detta legge, nello stabilire che gli spazi di cui all'art. 18 della legge 6-8-1967, n. 765 costituiscono pertinenze delle costruzioni ai sensi degli art. 817, 818 ed 819, codice civile, non ha portata innovativa, ma assolve soltanto alla funzione di esplicitare la regola, giá evincibile nella norma interpretata, secondo cui i suddetti spazi possono essere oggetto di atti o rapporti separati, fermo però rimanendo quel vincolo pubblicistico.

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