Cass. civile, sez. Unite del 1988 numero 4126 (17/06/1988)


L'assunzione dell'obbligo di erogazione delle spese necessarie per l'esercizio dei servizi comuni rientra, ai sensi dell'art. 1130 n. 3 cod. civ., fra le attribuzioni proprie dell'amministratore del condominio, senza che al riguardo occorra alcuna delibera della assemblea dei condomini e restando altresì escluso che questi siano litisconsorti necessari del giudizio, relativo a dette spese, in corso fra un terzo e l'amministratore, attesi i poteri di rappresentanza a questo spettanti ai sensi dell'art. 1131, primo comma, cod. civ..

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