Cass. civile, sez. Unite del 1987 numero 307 (16/01/1987)


Gli impegni, che il comune abbia assunto, con convenzione di lottizzazione stipulata a norma della legge 6 agosto 1967 n. 765, circa il rilascio di licenza o concessione edilizia, non privano il comune medesimo dei suoi poteri pubblicistici in materia di disciplina del territorio a difesa di esigenze di ordine generale, ivi incluso quello di modificare o revocare gli strumenti urbanistici, in relazione a situazioni sopravvenute, ovvero anche all'adozione di nuovi criteri di valutazione ritenuti più corrispondenti alle suddette esigenze. Ove tale potere venga esercitato, con l'esclusione o limitazione dell'edificabilità dei suoli oggetto di detta convenzione, le posizioni di diritto soggettivo del privato contraente restano degradate a meri interessi legittimi, e la loro tutela, pertanto, è affidata alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, in via d'impugnazione degli atti ostativi all'attuazione dei precedenti progetti edificatori, mentre si deve negare la facoltà di agire davanti al giudice ordinario per far valere la responsabilità risarcitoria dell'ente territoriale, non essendo questa configurabile in relazione alla lesione di interessi legittimi.

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