Cass. civile, sez. Unite del 1986 numero 3078 (08/05/1986)


Il principio della libertà della prova nella ricerca della paternità naturale, di cui all'art. 269, comma 2 c.c. manifestamente non si pone ij contrasto con l'art. 30, u.c., Cost. facente carico al legislatore ordinario di fissare i limiti circa la suddetta indagine, atteso che questa disposizione costituzionale, da coordinarsi con il primo comma dell'art. 30 sulla tutela dei figli anche se nati fuori del matrimonio, trova adeguata attuazione, per quanto riguarda le limitazioni attinenti al regime probatorio, nell'u.c. del cit. art. 269 c.c., il quale sottrae al giudice la possibilità di fondare il suo convincimento sulla sola dichiarazione della madre o sulla esistenza di rapporti fra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento.

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