Cass. civile, sez. Unite del 1986 numero 2092 (25/03/1986)


Qualora un ente di istruzione professionale, quale l'Enaip- Campania e i suoi autonomi organi provinciali, sia costituito con atto contrattuale e sia assoggettato a disciplina privatistica al fine del riconoscimento della personalità giuridica(nella specie, alla stregua del richiamo statutario all'articolo 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, circa la delega alle regioni delle funzioni dello stato in tema di persone giuridiche private), resta esclusa la possibilità di includere l'ente medesimo fra gli enti pubblici, e deve conseguentemente affermarsi la natura privatistica del rapporto di lavoro dei suoi dipendenti, nonché la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie a esso inerenti.

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