Cass. civile, sez. Unite del 1983 numero 6916 (21/11/1983)


L'occupante abusivo di terreno di uso civico appartenente al comune, a fronte del potere del commissario regionale degli usi civici di emettere in suo favore il provvedimento (amministrativo) di legittimazione dell'occupazione, è titolare di una posizione di mero interesse legittimo, la quale assume natura e consistenza di diritto soggettivo reale, valido "erga omnes", solo se e quando tale provvedimento venga emanato ed approvato con decreto del capo dello stato (artt. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927 n. 1766). Pertanto, l'occupante, che consegue detto provvedimento di legittimazione, debitamente approvato, può agire davanti al giudice ordinario con azione di rivendicazione contro il possessore o detentore dell'immobile, mentre quest'ultimo, il quale deduca una situazione di propria pregressa occupazione, giustificativa della adozione di quel provvedimento in suo favore anziché in favore dell'attore, non può invocare la stessa né a fondamento di una pretesa riconvenzionale, vertendosi in tema di posizione di interesse legittimo tutelabile soltanto davanti al giudice amministrativo, né per conseguire da parte del giudice adito la disapplicazione del citato atto amministrativo, ciò essendo consentito, a norma degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. e, solo quale mezzo al fine di tutelare una posizione di diritto soggettivo.

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