Cass. civile, sez. Unite del 1983 numero 6730 (12/11/1983)


L'art. 2126, primo comma, Codice civile, secondo il quale la nullità del contratto di lavoro, salvo che derivi da illiceità dell'oggetto o della causa, non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, non può essere invocato al fine di riconoscere il diritto a compenso per attività di agente o rappresentante commerciale, espletata in forza di contratto affetto da nullità per mancata iscrizione dell'agente o rappresentante nell'apposito ruolo (art. 1 e 9 della legge 12-3-1968, n. 316), nemmeno quando il relativo rapporto presenti i connotati di cui all'art. 409, n. 3, Codice di procedura civile. Poiché‚ il citato art. 2126, Codice civile integra una disposizione eccezionale operante solo per il rapporto di lavoro subordinato in senso stretto, non estensibile al rapporto di lavoro autonomo caratterizzato dalla cosiddetta parasubordinazione, e poiché‚ inoltre la suddetta nullità del contratto di agenzia o rappresentanza, derivando da illiceità della causa, resta compresa fra le ipotesi di nullità che la norma medesima esclude dall'ambito della propria applicazione.

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