Cass. civile, sez. Unite del 1982 numero 5243 (12/10/1982)


L'individuazione del momento della riconoscibilità dei vizi della cosa compravenduta, quale "dies a quo" del termine di decadenza dell'azione di garanzia (art.. 1495 cod. civ.) va effettuata tenendo conto della qualità delle parti e della natura della cosa medesima, e, pertanto, con riguardo alla vendita di merci suscettibili di un'evoluzione tipica (nella specie, uova di tacchino fecondate), nel rapporto fra imprenditori esperti del settore e dotati di adeguate attrezzature di controllo, facendo riferimento alla data in cui l'acquirente avrebbe potuto e dovuto riscontrare i vizi con l'impiego di dette attrezzature.

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