Cass. civile, sez. Unite del 1977 numero 3989 (15/09/1977)


La specifica approvazione per iscritto, richiesta per l' efficacia di una clausola vessatoria od onerosa inserita in condizioni generali di contratto (art. 1341 secondo comma Cod. civ.), non è necessaria ove la clausola medesima (nella specie, clausola compromissoria), ancorché contenuta in contratto predisposto da una delle parti, risulti il frutto di particolari trattative con l' altra parte, e, quindi, non sia stata oggetto di approvazione per mera adesione. Cass. civile, sez. III, 29-07-1986, n. 4847 L' efficacia delle clausole vessatorie, tassativamente indicate nell' art.. 1341 cod. civ., tra le quali rientrano le clausole compromissorie, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (art.. 1341, comma primo, cod. civ.) ovvero conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari (art.. 1342, comma primo, cod. civ.), e non anche in ipotesi diverse, ed in particolare, quando il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti.

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