Cass. civile, sez. Unite del 1974 numero 2602 (04/10/1974)


Qualora nel corso di un giudizio di separazione personale tra coniugi uniti in matrimonio con il rito concordatario emerga una questione di nullità matrimoniale riservata alla competenza dei tribunali ecclesiastici, non solo non sorge alcuna questione di giurisdizione, ma il giudizio di separazione può normalmente proseguire fino alla decisione, senza che il giudice adito debba adottare alcun provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., ovvero debba limitarsi a una pronuncia di separazione temporanea ai sensi dell'articolo 126 c.c., attesa l'autonomia dei due procedimenti di separazione e di nullità, aventi ciascuno finalità e presupposti propri.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Unite del 1974 numero 2602 (04/10/1974)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti