Cass. civile, sez. Lavoro del 1998 numero 9247 (16/09/1998)


Con riguardo ai danni prodotti ai lavoratori dalle cose (attrezzature, utensili o macchinari più o meno complessi) loro assegnate e da questi solitamente usate per l'esecuzione della prestazione lavorativa, è configurabile una responsabilità residuale ex art. 2051 c.c. a carico dell'imprenditore allorché, non trattandosi di attrezzature o strumenti guasti o malfunzionanti affidati al lavoratore in violazione dell'art. 2087 c.c., il danno sia stato prodotto da un "comportamento" delle cose anzidette assolutamente anomalo ed in nessun modo influenzato dall'uso fattone per l'esecuzione della prestazione lavorativa, ed anche nel caso in cui la causa di tale "comportamento" sia rimasta ignota (atteso che, in tale ipotesi, il lavoratore, pur in immediato contatto con la cosa produttiva del danno, si trova rispetto alla medesima - quanto alla genesi ed alle conseguenze del fatto dannoso - in una relazione di sostanziale estraneità, non dissimile da quella di un soggetto non impegnato nell'attività lavorativa trovatosi casualmente nelle vicinanze della cosa stessa).

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