Cass. civile, sez. Lavoro del 1998 numero 11145 (05/11/1998)


Il principio secondo cui la mera sottoscrizione per ricevuta di una proposta contrattuale non comporta la manifestazione della volontà di accettazione della proposta stessa non è contraddetto nel caso in cui il giudice di merito, in relazione a lettera di assunzione di un lavoratore, ritenga che la dizione "per ricevuta" predisposta dallo stesso datore di lavoro in calce alla medesima non valga escludere la prevalente rilevanza, sotto il profilo della ricostruzione della volontà delle parti, della frase immediatamente precedente con cui il lavoratore era invitato a restituire copia della lettera in segno di completa accettazione. (Nella specie, la conclusione del contratto di lavoro con le modalità in questione era rilevante ai fini della validità del patto di prova; in sede di legittimità - come rilevato dalla S.C. - la decisione del giudice di merito non era stata censurata anche per vizio di motivazione).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 1998 numero 11145 (05/11/1998)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti