Cass. civile, sez. Lavoro del 1997 numero 5027 (05/06/1997)


Ai sensi dell' art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300, che stabilisce l' obbligo a carico dello Stato e degli enti pubblici di inserire, nei provvedimenti di agevolazione economico -finanziaria e nei capitolati d' appalto attinenti all' esecuzione di opere pubbliche, una clausola che fissa esplicitamente l' obbligo per il beneficiario o per l' appaltatore di applicare o far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, il corrispondente obbligo (concernente l' applicazione di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi applicabili) gravante sull' imprenditore beneficiario o appaltatore o subappaltatore non opera di diritto, ma è condizionato dall' effettivo inserimento della suddetta "clausola sociale" nel provvedimento di concessione e nei capitolati di appalto. Ne consegue che nell' ipotesi di omessa inserzione della suddetta clausola non è configurabile un diritto dei dipendenti di fruire del trattamento minimo previsto dalla contrattazione collettiva sopra richiamata, dovendosi escludere che possa trovare applicazione, nella fattispecie, lo strumento di integrazione contrattuale previsto dall' art. 1339 cod. civ.

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