Cass. civile, sez. Lavoro del 1997 numero 1787 (27/02/1997)


La circostanza che i lavoratori contribuiscano o no alla formazione di un fondo per la corresponsione di una pensione integrativa di quella obbligatoria non incide sulla fonte dell' obbligo di prestazione a carico del datore di lavoro che resta sempre il contratto di lavoro e non un distinto negozio a titolo gratuito. Nell' interpretazione delle regole di natura convenzionale che disciplinano tale integrazione pensionistica il giudice non può pertanto far ricorso, in caso di dubbio, al criterio per cui il contratto, se a titolo gratuito, deve essere inteso nel senso meno gravoso per l' obbligato.

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