Cass. civile, sez. Lavoro del 1996 numero 4167 (06/05/1996)


Anche se il preponente svolge attività di carattere commerciale, il contratto di agenzia richiede la forma scritta, pur se stipulato prima dell' entrata in vigore della modifica dell' art. 1742 cod. civ. introdotta col Decreto legislativo 10 settembre 1991 n. 303 , di attuazione della direttiva CEE n. 86/653 - modifica consistita nell' aggiunta di un secondo comma all' art. suddetto, a norma del quale ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall' altra una copia del contratto dalla stessa sottoscritto - atteso che tale forma è stata prevista dall' art. 2, terzo comma, dell' Accordo Economico Collettivo del 18 gennaio 1977, nonché dall' art. 2, terzo comma del successivo Accordo del 24 giugno 1981, entrambi relativi al rapporto di agenzia del settore commercio. Tale forma, essendo prevista da una fonte negoziale, deve ritenersi prescritta "ad probationem" - atteso che la prescrizione della forma "ad substantiam" è riservata esclusivamente al legislatore - con la conseguenza che, in mancanza di essa, è valida l' esecuzione volontaria del contratto, la conferma di esso e la sua ricognizione volontaria, come pure la possibilità di ricorrere alla confessione ed al giuramento, dovendosi escludere unicamente la possibilità della prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e di quella per presunzioni.

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