Cass. civile, sez. Lavoro del 1996 numero 10043 (15/11/1996)


La clausola di stabilità relativa del rapporto lavorativo per una durata minima garantita è legittima (non essendo incompatibile con le norme dettate dalla legge n. 230 del 1962 sull' opponibilità del termine nel contratto di lavoro) e non altera la sostanziale natura del contratto di lavoro a tempo indeterminato, traducendosi soltanto in una preventiva rinunzia del datore di lavoro alla facoltà di recesso e quindi in una garanzia per il lavoratore della conservazione del posto per una durata minima. Pertanto in ipotesi di anticipata e ingiustificata risoluzione del rapporto da parte del datore di lavoro, così come in quella di dimissioni del lavoratore per giusta causa, quest' ultimo avrà diritto al risarcimento del danno pari all' ammontare delle retribuzioni che avrebbe percepito se la risoluzione non fosse intervenuta, per tutto il periodo in cui egli, pur usando l' ordinaria diligenza nel ricercarla, non trovi altra idonea occupazione, incombendo al datore di lavoro che voglia limitare la misura del risarcimento dovuto di provare il difetto di diligenza del lavoratore nella ricerca di un nuovo lavoro o i proventi da quest' ultimo eventualmente ricavati dal lavoratore.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 1996 numero 10043 (15/11/1996)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti