Cass. civile, sez. Lavoro del 1995 numero 6520 (09/06/1995)


In presenza di una clausola contrattuale diretta ad assicurare al rapporto di lavoro una durata minima a garanzia del lavoratore, al fine di determinare il livello di stabilità in tal modo assicurato e quindi le condizioni che possano rendere legittimo il recesso del datore, il giudice di merito deve interpretare la clausola con l' uso dei criteri legali di cui agli artt. 1362 cod. civ. e segg. e qualora il contenuto del patto risulti ancora oscuro deve definirlo in modo che esso realizzi l' equo contemperamento degli interessi delle parti, secondo quanto previsto dall' art. 1371 cod. civ., ma non può affermare che la stabilità del rapporto è equivalente a quella assicurata da norme di legge che regolano rapporti diversi, facendo ricorso al criterio (non di interpretazione ma di integrazione del contratto) stabilito dall' art. 1374 dello stesso codice.

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