Cass. civile, sez. Lavoro del 1995 numero 3496 (25/03/1995)


La norma di cui all' art. 2126 cod.civ (sulla "prestazione di fatto con violazione di legge") ha carattere eccezionale e può trovare applicazione solo nell' ambito del lavoro subordinato, senza possibilità di estensione a rapporti di lavoro autonomi, neppure se riconducibili all' ipotesi del lavoro c.d. parasubordinato di cui all' art. 409 n. 3 cod.proc.civ. (nella specie, la S.C. ha escluso l' applicabilità della disposizione citata all' attività svolta da un medico generico di base convenzionato con una unità sanitaria locale in favore di assistiti in eccedenza rispetto al massimale di legge applicabile nel caso specifico).

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