Cass. civile, sez. Lavoro del 1995 numero 11565 (06/11/1995)


Ai fini della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra una società di capitali ed un componente del consiglio di amministrazione con riguardo a mansioni che esorbitino dai suoi compiti di amministratore, il requisito della subordinazione postula che tali mansioni siano assoggettate al potere gerarchico della società e cioè a specifiche direttive impartite di volta in volta nel corso dell'espletamento delle relative prestazioni mentre non può discendere da prescrizioni di tipo preventivo e meramente programmatico. (Nella specie, ribadito il principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la subordinazione lavorativa in un'ipotesi in cui il componente del consiglio di amministrazione di una s.r.l. aveva svolto in favore di questa un'attività sottoposta a continua vigilanza, controllo e coordinamento, ricevendo un elevato compenso mensile in misura fissa e continuativa.)

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