Cass. civile, sez. Lavoro del 1994 numero 5795 (15/06/1994)
In tema di rapporto di agenzia, la disciplina della indennità sostitutiva del preavviso del recesso, di cui all'art. 1750 cod. civ., e dell'indennità per lo scioglimento del contratto, di cui all'art. 1751 cod. civ. (modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1991 n. 303, di attuazione della direttiva 86/653/CEE a norma dell'art. 15 legge 29 dicembre 1990, n. 428) non è derogabile dalle parti neppure con accordo collettivo. (Nella specie, la sentenza impugnata, cassata dalla S.C., aveva ritenuto che il diritto a tali indennità potesse essere escluso convenzionalmente dalle parti con la previsione di un più favorevole trattamento provvigionale).