Cass. civile, sez. Lavoro del 1994 numero 5795 (15/06/1994)


In tema di rapporto di agenzia, la disciplina della indennità sostitutiva del preavviso del recesso, di cui all'art. 1750 cod. civ., e dell'indennità per lo scioglimento del contratto, di cui all'art. 1751 cod. civ. (modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1991 n. 303, di attuazione della direttiva 86/653/CEE a norma dell'art. 15 legge 29 dicembre 1990, n. 428) non è derogabile dalle parti neppure con accordo collettivo. (Nella specie, la sentenza impugnata, cassata dalla S.C., aveva ritenuto che il diritto a tali indennità potesse essere escluso convenzionalmente dalle parti con la previsione di un più favorevole trattamento provvigionale).

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 1994 numero 5795 (15/06/1994)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti