Cass. civile, sez. Lavoro del 1992 numero 84 (07/01/1992)


Il contrasto fra la disciplina di contratto collettivo postcorporativo reso efficace "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741 e la disciplina di un contratto collettivo di diritto comune va risolto - esclusa l' applicabilità dell' art. 2077 cod. civ. (che concerne la diversa ipotesi fra contratto collettivo e contratto individuale) - sulla base dell' art. 7 della citata legge, secondo cui i trattamenti economici e normativi minimi previsti dai contratti con efficacia obbligatoria generalizzata non sono derogabili da successivi accordi o contratti collettivi privi di tale efficacia, né da contratti individuali, salvo che la regolamentazione sopravvenuta contenga disposizioni che, valutate complessivamente nell' ambito dei singoli istituti contrattuali, risultino più favorevoli ai lavoratori. Ne consegue che la disciplina dell' art. 17 dell' accordo interconfederale per i lavoratori dell' industria del 27 ottobre 1946, reso efficace "erga omnes" dal D.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070, che prevede la corresponsione della gratifica natalizia sulla base delle retribuzione globale di fatto (nella quale vanno comprese le indennità corrisposte in modo continuativo ed obbligatorio, come la maggiorazione per il lavoro notturno svolto secondo turni regolari), non è derogabile, se non in senso migliorativo per i lavoratori, da successivi contratti o accordi collettivi di diritto comune.

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