Cass. civile, sez. Lavoro del 1990 numero 92 (13/01/1990)


Con riguardo al contratto stipulato dal mandatario senza rappresentanza (nella specie, vendita di azioni), l'esercizio da parte del mandante dei diritti di credito derivanti dal rapporto, in base alla facoltà di sostituzione accordata dall'art. 1705 secondo comma cod. civ., comporta una modificazione soggettiva del rapporto stesso, che resta costituito fra detto mandante ed il terzo, con esclusione del mandatario, e, conseguenzialmente, implica la legittimazione passiva del mandante medesimo rispetto alla domanda con cui il terzo reclami la controprestazione o chieda la risoluzione per inadempimento. Questi effetti si verificano anche quando il negozio posto in essere dal mandatario ecceda i limiti fissati con il mandato, atteso che l'esercizio dei crediti sorti con tale negozio è di per sé sufficiente ad evidenziare presuntivamente la volontà del mandante di ratificare l'operato del mandatario, a norma dell'art. 1711 cod. civ., salva restando la prova di una scusabile ignoranza in ordine all'eccedenza di detto operato rispetto all'incarico conferito.

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