Cass. civile, sez. Lavoro del 1990 numero 3061 (11/04/1990)


Il principio stabilito dall' art. 1335 cod. civ., secondo cui ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta al momento in cui giunge all' indirizzo del destinatario, opera per il solo fatto oggettivo dell' arrivo della dichiarazione stessa nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall' osservanza delle disposizioni del codice postale per le lettere raccomandate; mentre incombe al destinatario l' onere di superare tale presunzione di conoscenza, provando di essersi trovato, senza propria colpa, nell' impossibilità di acquisire la conoscenza medesima, a causa di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà, quale, fra gli altri, la forzata lontananza in luogo non conosciuto e non raggiungibile.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 1990 numero 3061 (11/04/1990)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti