Cass. civile, sez. Lavoro del 1988 numero 76 (11/01/1988)


La manifestazione della volontà della parte contraria allo inserimento nel contratto di clausole d' uso o usi negoziali (art. 1340 cod. civ.) non ha effetto se intervenuta dopo la conclusione del contratto stesso, che, una volta formatosi senza l' esclusione delle clausole o degli usi predetti, non può essere successivamente modificato ad opera di uno solo dei contraenti.Pertanto, la disciplina risultante dall' avvenuta integrazione del contratto di lavoro ad opera della prassi aziendale - la quale è riconducibile agli usi o clausole considerati dalla citata norma anziché agli usi normativi di cui all' art. 1374 cod. civ. - non può essere successivamente modificata in peius per i lavoratori da atti unilaterali del datore di lavoro. (Principio affermato in relazione a prassi aziendale concernente il riconoscimento, in favore sia dei dipendenti assunti come impiegati che degli operai passati alla categoria impiegatizia nel corso del rapporto, dell' iscrizione alla fondazione omonima alla società datrice di lavoro).

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