Cass. civile, sez. Lavoro del 1988 numero 6114 (11/11/1988)


L'indennità di scioglimento del contratto e quella suppletiva di clientela, che assolvono funzioni distinte pur se concorrenti, differiscono in particolare per il fatto che, mentre l'indennità di scioglimento, dopo l'entrata in vigore della legge n. 911 del 1971 (modificativa dell'originario testo dell'art. 1751 cod. civ.), è sempre dovuta alla cessazione del rapporto di agenzia a tempo indeterminato, viene decurtata di quanto all'agente spetta per atti di previdenza volontaria compiuti dal preponente (art. 1751, secondo comma, cod. civ.) ed e corrisposta dallo E.N.A.S.A.R.C.O., l'indennità suppletiva di clientela è invece dovuta solo se "il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile allo agente", viene corrisposta dal preponente, è ragguagliata alle provvigioni relative agli affari conclusi dopo l'1 gennaio 1975 ed è soggetta a particolari regole e limitazioni (art. 11 A.E.C. 1974) che non trovano corrispondenza nella disciplina legale della indennita di fine rapporto.

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