Cass. civile, sez. Lavoro del 1988 numero 5102 (08/09/1988)


La convenzione con la quale un soggetto si impegna ad assumere i futuri eventuali debiti altrui costituisce un negozio preliminare di accollo in cui la prestazione dedotta è rappresentata dall'obbligo di accollarsi il debito, mentre l'accollo effettivo costituisce esecuzione della prestazione stessa. Tale convenzione, sempre che sussista il rapporto sottostante al momento della scadenza (ancorché non al momento della stipulazione) non si pone in contrasto con l'art. 1273 cod. civ. da cui non può desumersi un divieto di accollo di un debito futuro.

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