Cass. civile, sez. Lavoro del 1988 numero 4238 (21/06/1988)


A norma dell'art. 659 c.c. (legato a favore del creditore), la sola menzione del debito fatta dal testatore comporta una presunzione non assoluta ma iuris tantum - suscettibile perciò di prova contraria - che il legato sia stato disposto per soddisfare un credito del legatario. Pertanto, come tale intento può essere escluso, nonostante la menzione del debito, per la presenza di altri elementi, così la mancata indicazione del debito non comporta necessariamente la prova di un intento liberale del de cuius che prescinda del tutto dall'esistenza del vincolo obbligatorio e dalla finalità di adempiere al relativo debito. Al fine di stabilire se il valore dei beni legati per soddisfare un credito di lavoro copra o meno il credito del lavoratore-legatario, occorre porre a raffronto il valore dei beni legati determinato con riguardo alla data di acquisto dei medesimi (coincidente, ex art. 649 c.c., con la morte del testatore) el'importo del credito di lavoro comprensivo, ex art. 429, comma 3, c.p.c., della rivalutazione monetaria fino alla data predetta e degli interessi legali maturati, fino alla stessa data, sul capitale rivalutato.

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