Cass. civile, sez. Lavoro del 1985 numero 619 (30/01/1985)


L' azione diretta ad ottenere, con riferimento ad un rapporto di agenzia, il risarcimento dei danni da omesso versamento dei contributi all' enasarco da parte del preponente, è soggetta alla prescrizione di cui all' art.. 2946 cod. civ., il cui decorso ha inizio nel momento in cui il danno stesso si verifica, identificabile con quello in cui l' agente, raggiunta l' età della pensione, perde il relativo diritto (o lo vede ridotto) a cagione dell' omissione, senza che possa attribuirsi rilievo condizionante alla circostanza che, in detto momento, i contributi dovuti non siano ancora prescritti, essendo anzi la prescrizione stessa causa e non ragione di esclusione del danno da risarcire.

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