Cass. civile, sez. Lavoro del 1977 numero 3349 (27/07/1977)


L'obbligazione alternativa, con potere di scelta da parte del creditore, postula l'originario concorso di due o più prestazioni, dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta; l'obbligazione facoltativa postula invece un'obbligazione semplice, con una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, ed una prestazione facoltativa, dovuta solo subordinatamente, se eventualmente preferita dal creditore, e relativamente alla quale l'obbligazione perdura fin quando il debitore non abbia eseguito la prestazione principale.Pertanto, l'art. 2 della legge 24 maggio 1970 n. 336, che prevede, anziché l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio al dipendente, il conferimento, su sua richiesta, di una qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione, immediatamente superiore a quella posseduta, configura un'obbligazione facoltativa e perciò il datore di lavoro non si libera con l'esecuzione della prestazione principale, se non abbia tenuto conto della facoltà, esercitata dal dipendente creditore, prima dell'adempimento della predetta prestazione, di esprimere la propria preferenza per la prestazione subordinata.

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